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Dossier

Finanziamento | Mancato perfezionamento | Ripetizione dell’indebito | Legittimato passivo

Collegio di Napoli, 29 ottobre 2010, n.1208

22 Giugno 2011

 

Dal momento che, nelle operazioni di concessione di un credito finalizzato all’acquisto di beni, il contratto di finanziamento è chiaramente collegato al contratto di compravendita secondo un vincolo di accessorietà, nel senso, quanto meno, che il primo presuppone necessariamente la conclusione del secondo, ne consegue che – indipendentemente da quella che sia poi la concreta regolazione contrattuale in punto di opponibilità al finanziatore delle eccezioni attinenti allo svolgimento del rapporto con il fornitore del bene – come la risoluzione della compravendita determina senz’altro l’automatica cessazione dell’efficacia del finanziamento, allo stesso modo si deve ritenere che il contratto di concessione di credito, pur se ritualmente concluso, sia comunque ancora privo di efficacia fin quando la compravendita non si sia perfezionata (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che non essendo la mera sottoscrizione dell’ordine di acquisto sufficiente a determinare la conclusione del contratto, e risultando la revoca della proposta di acquisto da parte del cliente inviata al venditore prima che questi avesse comunicato la propria accettazione e comunque ben prima che il venditore avesse provveduto alla spedizione della merce, in assenza della compravendita l’intermediario non avrebbe comunque dovuto procedere ad accreditare la somma oggetto di finanziamento al venditore, e pertanto che in tale evenienza l’intermediario nulla può pretendere dal cliente sulla base del contratto di finanziamento avendo sì il diritto ripetere, a titolo di indebito oggettivo, la somma corrisposta al venditore, ma appunto unicamente nei confronti di quest’ultimo).


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