Deve ritenersi accertato che il cliente ha manifestato la sua volontà di revocare la richiesta di finanziamento finalizzato all’acquisto di beni prima di aver avuto conoscenza dell’accettazione dell’intermediario laddove risulti: (ii) che il cliente avesse già manifestato telefonicamente la propria volontà di revocare la richiesta di finanziamento in data 6 novembre; (ii) che la comunicazione scritta dell’accettazione dell’intermediario, inviata al domicilio del cliente, sia stata da questi ricevuta soltanto in data 19 novembre. Né a contrarie conclusioni può indurre la comunicazione di accettazione, datata 3 novembre, e trasmessa al venditore quale domiciliatario del cliente, e neppure la circostanza che l’importo del finanziamento è risultato comunque accreditato al venditore già in data antecedente alla revoca telefonica della richiesta da parte del cliente.