Nel caso in cui la convenzione di accollo non sia mai stata comunicata all’intermediario, e che quest’ultimo non ha mai manifestato la volontà di liberare il debitore accollato, ne discende che, caratterizzandosi l’accollo come cumulativo, trova applicazione il principio generale della sopravvivenza della garanzia prestata dal fideiussore a favore del debitore accollato secondo la regola posta dall’art. 1275 cod.civ.. Sotto questo profilo risulta pertanto pienamente legittima la segnalazione del nominativo del fideiussore nei sistemi di informazione creditizia; e ciò anche perché quel nominativo è, oggi, censito semplicemente nell’apposita sezione “garanzie attive”. Il che è appunto del tutto corretto visto che il carattere cumulativo dell’accollo implica la sopravvivenza della fideiussione.
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