Nell’ambito della fattispecie di assunzione del debito altrui di cui all’art. 1273 cod. civ. la liberazione del debitore originario non è un effetto automatico della convenzione di accollo. La convenzione di accollo – che si configura come un contratto a favore del creditore riconducibile al paradigma del contratto a favore di terzo – produce come effetto tipico solo quello di aggiungere al debito dell’accollato anche l’obbligazione dell’accollante, ma non vale anche automaticamente a liberare il primo, l’effetto liberatorio nei confronti del debitore accollante producendosi solo in presenza di una espressa manifestazione di volontà del creditore beneficiario della pattuizione; e ciò del resto in coerenza con la regola generale per cui il contratto stipulato inter alios (com’è appunto la convenzione di accollo, che è sottoscritta solo dal debitore accollato e dal terzo accollante, ma senza la partecipazione del creditore) può produrre a favore di chi vi rimane estraneo solo effetti favorevoli e giammai effetti svantaggiosi.
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