La richiesta di copia della documentazione ex art. 119 TUB presuppone che un contratto bancario sia stato incontrovertibilmente concluso fra le parti, attenendo al diritto del cliente in fase attuativa del medesimo (“singole operazioni poste in essere”) e in ragione dell’esercizio di diritti che non possono, viceversa, costituirsi in capo all’aspirante contraente in fase pre-contrattuale.