In caso di utilizzo fraudolento o abusivo di carta di pagamento, pur essendo la banca tenuta in via generale ad adottare un grado di diligenza particolarmente qualificato inerente alla peculiare attività professionale svolta (tra cui rientra appunto l’adozione delle misure volte a predisporre presidi di sicurezza per il cliente, onde evitare le frodi informatiche), non si può tacere del fatto che anche al cliente come contraente vengono richiesti comportamenti adeguati a prevenire o comunque a limitare i danni. Ne consegue la responsabilità concorrente del cliente il quale, avendo attivato il servizio di sms alert, ed essendo quindi informato dalla banca di ogni singola operazione di acquisto, abbia provveduto ad attivare la procedura di disconoscimento delle operazioni con notevole ritardo, contravvenendo agli impegni assunti, e più in generale al grado di diligenza richiesto nell’esecuzione del contratto, dimostrando scarsa attenzione nell’uso dello strumento di pagamento.