Le disposizioni di cui all'art. 59, comma 2, della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD), dettano un principio di carattere generale in base al quale l'utilizzo di uno strumento di pagamento, registrato dal prestatore del servizio, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal titolare, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, agli obblighi di cui all'art. 56 (la norma è stata trasfusa nell’art. 10 comma 2 del D.Lgs n. 11/2010). Siffatta previsione, quindi, implica che la spendita non autorizzata di uno strumento non assuma il valore di una prova della negligenza del titolare (in primis, nella custodia del bene). Al suddetto D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, va attribuito, “anche con riguardo a fattispecie non rientranti nella sua sfera temporale di operatività”, un indubbio valore interpretativo ai fini applicativi dei principi vigenti in materia.