Non può essere ritenuto esente da censura il comportamento tenuto dalla banca – sia in fase precontrattuale, sia successivamente – laddove emerga che: a) la modulistica relativa al contratto-quadro ISDA e all’attività di copertura è stata stipulata in occasione della vicenda oggetto della controversia; b) dalla documentazione fornita non risulta che il ricorrente avesse effettuato in precedenza operazioni in derivati, né tanto meno che fosse un investitore “speculativo”; c) nonostante questo, non emerge agli atti che sia stata fornita un’informativa comparata sui differenti effetti economici che nel tempo avrebbero potuto prodursi a fronte di un’eventuale rinegoziazione del mutuo per bloccare il tasso, rispetto a quelli producibili dall’operazione di IRS effettivamente posta in essere.