Qualora il cliente scelga di non sfruttare i servizi aggiuntivi offerti dalla banca a presidio di una maggiore sicurezza, non può poi addossare alla banca medesima le conseguenze negative risultanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte dell’intermediario di tutte le precauzioni necessarie. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui la banca agisca diligentemente nel segnalare il venir meno di un presidio di sicurezza ed il cliente non si attivi prontamente per riattivarlo, a tutela della propria operatività online (nel caso di specie, il servizio di SMS-alert, precedentemente attivato dal cliente, era stato disattivato nei giorni immediatamente precedenti a quelli in cui sono state effettuate le operazioni fraudolente; inoltre, a fronte di una specifica comunicazione inviata al cliente in merito alla disattivazione, la banca non aveva ricevuto alcuna richiesta di rettifica o di riattivazione del servizio stesso).