Deve ritenersi legittima la clausola relativa alla commissione denominata “corrispettivo sull’accordato” la quale, il modo comprensibile e sufficientemente precisa, descriva la stessa come un onere “[….] (pari al 3,6% annuo onnicomprensivo, da computarsi in base all’importo e all’effettiva durata dell’affidamento stesso. […] in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA sarà calcolato solo per la durata del periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità dello stesso”.