I contenuti della commissione denominata “corrispettivo sull’accordato” devono ritenersi disciplinati dall’art. 2 bis D. L. 185/2008, che dispone, fra l’altro, le condizioni alle quali una commissione di tale natura possa essere introdotta e ritenersi legittima. In particolare, il comma 2° dell’art. 2, ha introdotto un limite quantitativo prevedendo il tetto massimo dello 0,5% per trimestre dell’importo dell’affidamento concesso.