Nel caso in cui nelle “Condizioni generali per i pagamenti a favore dell’estero” presenti nella modulistica attestante la richiesta di bonifico sia espressamente previsto che il cliente si accolli la responsabilità della “mancata compilazione di tali campi o l’indicazione di dati erronei (… , che ) verrà considerata dalla Banca insufficiente istruzione, restando la stessa esonerata da qualsiasi responsabilità (…) ancorché abbia provveduto a dar corso alla disposizione di bonifico impartita”, deve ritenersi legittimo il riconoscimento delle spese in capo al cliente il quale abbia fornito ripetutamente indicazioni non corrette e discordanti ai fini dell’effettuazione dei bonifici, così determinando il mancato buon fine delle operazioni di pagamento comunque effettuate dalla banca corrispondente.