Laddove il contratto di mutuo agevolato con erogazione di un contributo pubblico al pagamento degli interessi dovuti dalla parte mutuataria preveda che “ai sensi della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e delle norme di attuazione …, il tasso di interesse di cui all’art. 4 del presente contratto viene abbattuto con contribuzione pubblica, la quale inizialmente corrisponde a 3,39 punti percentuali, pari al 60% del tasso di riferimento in vigore per il credito finanziario-edilizio del mese di ottobre 1999 (5,65%) come indicato dalla normativa provinciale di edilizia abitativa. … l’erogazione dei relativi contributi è disposta per quote variabili direttamente dalla … [banca] ed è determinata per la prima semestralità con le modalità previste dal comma 4 dell’art. 38 della L.P. 21/1992 e, per le successive, in modo da mantenere costante l’incidenza percentuale del contributo sulla rata d’ammortamento semestrale complessiva determinata al momento della stipulazione del contratto”, è indubbio che l’eventuale estinzione anticipata del contratto alteri la proporzione stabilita contrattualmente, ciò perché l’ente pubblico cessa dall’erogare il suo contributo ma ciò senza aver corrisposto per il periodo di legittima erogazione la quota prevista pari la 60% del tasso convenzionale, sebbene assai di meno, mentre avrebbe corrisposto assai di più nel periodo finale. Tale effetto, che pur non integra l’imposizione di una penale in caso di estinzione anticipata del mutuo, comporta tuttavia un effetto penalizzante di cui il mutuatario deve essere avvertito.