Posto che nel servizio di home banking, l’uso corretto dei codici di accesso consente l’identificazione del titolare e l’autorizzazione dei pagamenti disposti – i bonifici fraudolenti che siano stati eseguiti previa corretta digitazione di tali codici sono giuridicamente riconducibili al titolare del servizio. Tuttavia, non si può negare una concorrente responsabilità dell’intermediario laddove questo non abbia predisposto adeguati sistemi per proteggere più efficacemente i propri clienti con riferimento al rischio di truffe perpetrate per via telematica (nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che, considerati gli standard esistenti al momento dei fatti controversi, un sistema di protezione ad un solo fattore – composto da due codici di accesso, non variabili di volta in volta (oltre ad un codice dispositivo segreto composto di dieci caratteri alfanumerici “costanti” nel tempo) – per permettere l’esecuzione di disposizioni bancarie non potesse essere considerato misura sufficiente a proteggere adeguatamente il cliente).