In caso di ritardato trasferimento del dossier titoli del cliente presso altro intermediario, appare infondata la domanda di risarcimento avanzata dal cliente nei confronti dell'originario intermediario ed avente ad oggetto i danni derivanti dal deprezzamento subito dai titoli nel tempo necessario al loro trasferimento. Questo perché difetta qualsiasi nesso di causalità tra il supposto “ritardo” nel trasferimento dei titoli ed il loro asserito deprezzamento, in quanto, nelle more di tale attività, non era affatto preclusa al cliente la possibilità di impartire ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari.
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