Il cliente non vanta alcun diritto alla conclusione positiva della sua richiesta volta ad ottenere una erogazione di credito, essendo tale scelta conseguente ad una valutazione di “merito creditizio” che appartiene alla autonomia gestionale dell’azienda, insindacabile anche da parte dell’ABF. Tuttavia, proprio per l’ipotesi di esercizio dell’autonomia gestionale che comporti un diniego, è necessario che l’intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, l’intermediario deve verificare la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito.
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