In materia di trading on line, appare priva di fondamento la domanda con cui il cliente lamenti di non essere stato informato adeguatamente che il suo ordine di acquisto non sarebbe stato eseguito se non confermato mediante atto da lui sottoscritto, imputando quindi alla banca una negligenza che attiene alle modalità di gestione del rapporto e non all’oggetto dell’ordine, il quale è solo parametro risarcitorio. La lettura delle condizioni contrattuali, secondo cui, in generale, l’operatività diretta on line non prevede la produzione di ‘avvisi e/o diversa informativa’ in merito, doveva ritenersi sufficiente a rendere edotto il cliente degli oneri di forma che gravavano sulla sua dichiarazione negoziale. Del resto si tratta di fatto piuttosto notorio specie per chi opera nel trading on line.
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