Sussiste la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario a conoscere della domanda con cui il cliente lamenti di non essere stato informato adeguatamente che il suo ordine di acquisto non sarebbe stato eseguito se non confermato mediante atto da lui sottoscritto, imputando quindi alla banca una negligenza che attiene alle modalità di gestione del rapporto e non all’oggetto dell’ordine, il quale è solo parametro risarcitorio. Una simile domanda, infatti, non attiene alla materia degli strumenti finanziari, sicuramente esclusa dalla competenza dell’ABF, ma bensì all'esecuzione del contratto di deposito e custodia titoli, che, invece, è materia ricompresa in tale competenza.
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