Si ravvisa una violazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata e delle specifiche previsioni legislative in materia (cfr. art. 39 DPR 180/1950 ), le quali vietano il rinnovo di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione prima che siano decorsi i due quinti della durata degli stessi fissata per legge, laddove il terzo finanziamento sia stato sottoscritto dopo meno di un anno dal secondo; in entrambi i casi le somme erogate sono state utilizzate, fino a concorrente quantità, per l'estinzione dei finanziamenti in corso. Le ragioni di ciò si debbono indicare nell'intento di impedire i troppo ravvicinati caricamenti delle commissioni intermediatizie. Ne consegue che le commissioni imputate al cliente in sede di sostanziale rinnovo di un finanziamento in essere debbono essere opportunamente ridotte ed il loro ammontare rideterminato, in via equitativa.
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