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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Home banking | Responsabilità del cliente | Bonifico fraudolento

Collegio di Milano, 18 novembre 2010, n.1325

13 Giugno 2011

Devono ritenersi ambigue le clausole del contratto di home banking le quali, in maniera contraddittoria e del tutto anomala, da un lato, dispongono che il cliente possa effettuare pagamenti entro l’importo massimo mensile di € 200,00, dall’altro, che possa impartire ordini di pagamento per un importo massimo giornaliero di € 999.999,00. Orbene, in conformità alla disposizione dell’art. 1370 c.c., in tema di “interpretazione [del contratto] contro l’autore della clausola”, deve ritenersi che nell’ipotesi di ambiguità occorre privilegiare il significato maggiormente favorevole a chi aderisce ad un contratto predisposto su moduli o formulari dall’altro contraente (nel caso l’intermediario). Pertanto, in caso di bonifico fraudolento di € 3.670,00, si deve fare riferimento ex art. 1370 c.c. alla clausola che dispone il limite massimo mensile di € 200,00, dovendo ritenersi del tutto priva di effetti la clausola che consente al cliente di impartire ordini di pagamento per un importo massimo giornaliero di € 999.999,00. Tanto premesso, nel limite di € 200,00 sussiste la responsabilità del cliente che non aveva accettato il dispositivo di sicurezza Token.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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