Deve ritenersi anomala la previsione della “commissione utilizzo extrafido” esclusivamente nel documento di sintesi, e non anche nelle condizioni generali di contratto. Normalmente, il documento di sintesi dovrebbe assolvere la funzione di “riassumere”, semplificandole, le condizioni generali di contratto, onde consentire una rapida cognizione. La normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, infatti, impone che il contratto indichi, tra l’altro, le condizioni economiche e ogni altro onere gravante sul cliente, nel rispetto del generale parametro di chiarezza e trasparenza.
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