In caso di “blocco cautelativo” imposto al c/c della cliente a causa del protesto di n.8 assegni bancari elevato a carico di un cointestatario del conto stesso, laddove risulti che la banca abbia non introdotto tale cautelare con modalità idonee a salvaguardare i diritti del cointestatario non coinvolto negli atti di protesto e nell’iscrizione nella CAI, ed in particolare non risulti che tale misura “cautelativa” sia stata comunicata tempestivamente alla cliente, con indicazione dei motivi giustificativi, dei contenuti della misura stessa con particolare riguardo alle limitazioni effettivamente operanti sul c/c, deve ritenersi che il comportamento della banca non risponda ai canoni della trasparenza e della buona fede che la stessa è tenuta ad osservare e che si concretizzano in un dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell’ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo in definitiva in ogni sua fase.
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