Il “blocco cautelativo” imposto al c/c del cliente a causa del protesto di n.8 assegni bancari elevato a carico di un cointestatario del conto stesso può ritenersi necessario per “monitorare” i movimenti del conto al fine di evitare eventuali pagamenti di assegni emessi dopo la revoca e negoziati a mezzo di procedura check-truncation, la quale prescinde dalla “materialità” dei titoli e quindi non consente un controllo preventivo sull’esatta identificazione del traente. La procedura telematica denominata “check truncation”, infatti, consente di operare con il sistema della compensazione senza la materiale presentazione degli assegni bancari, attraverso la trasmissione in via informatica degli elementi identificativi essenziali dei titoli stessi. In questo senso, la preoccupazione manifestata dalla banca di poter verificare l’eventuale emissione di assegni in violazione della revoca delle autorizzazioni prevista per legge, appare meritevole di considerazione, sia perché l’esigenza di assicurare il rispetto delle misure sanzionatorie, derivanti dall’iscrizione nell’archivio CAI di cui all’art.10-bis della legge 386/1990, risponde alle finalità perseguite dalla citata legge sanzionatoria, sia anche in considerazione del buon diritto della banca a non essere chiamata a rispondere in via solidale ai sensi dell’art.10 della legge stessa per le ipotesi ivi indicate.
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