WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Mutuo | Rinegoziazione | Autonomia contrattuale

Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1306

13 Giugno 2011

La disposizione contenuta nell’art. 8, comma 3, d. l. n. 7/2007, come modificato dal comma 450 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, secondo cui “resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata”, deve essere intepretata nel senso che è previsto non già un obbligo dell’intermediario di provvedere alla rinegoziazione, senza spese, ma una mera possibilità, sicché occorre il consenso di entrambe le parti per apportare variazioni alle condizioni contrattuali.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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