Le società (Crif, CTC, Experian o qualunque altra) a cui fanno capo le centrali rischi private non rientrano nel novero degli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 TUB, tenuti all’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, e perciò difettano di legittimazione passiva nelle controversie avanti l'Arbitro Bancario Finanziario.
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