Nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto – il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. – e non anche dalla anteriorità dell’atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento.