E' onere della banca provare che la proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 sia stata effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente dal concreto recapito all’indirizzo del destinatario (art. 1335 cod. civ.).
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