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Fusione con retrodatazione: chiarimenti AE in merito al riporto delle perdite

7 Febbraio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 77 del 4 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riporto delle perdite in caso di fusione con retrodatazione.

In particolare, evidenzia l’Agenzia, il diritto al riporto delle perdite di ciascuna società partecipante alla fusione in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione è condizionato alla permanenza di condizioni di vitalità economica (c.d. “requisiti economici”) delle società in perdita – desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute – al fine di verificare che la società portatrice di perdite fiscali pregresse non si sia depotenziata precedentemente all’operazione di fusione.

Nell’ipotesi in cui i suddetti “requisiti economici” risultino soddisfatti, è previsto un limite massimo dell’ammontare delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione riportabili in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione.

Tale limite è rappresentato dalla consistenza del patrimonio netto (depurato dei versamenti e conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi) delle società in perdita, come risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile.

La locuzione “ultimo bilancio” contenuta nell’articolo 172, comma 7, primo periodo, del TUIR, debba essere correttamente intesa quale bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data”.

In particolare, “nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali (e contabili) della fusione all’inizio dell’esercizio, l’ultimo bilancio, in tal senso inteso, per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente”.

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