Rientra nei doveri della banca assumere l’iniziativa di informare il cliente del “blocco” (sia pure parziale) apposto all’operatività del c/c, fornendo adeguata informativa sulla tipologia di restrizioni introdotte all’operatività del conto stesso, sui motivi che avevano indotto ad assumere tale iniziativa e sulla durata delle restrizioni stesse. Laddove la banca non provveda in tal senso, il suo comportamento deve ritenersi non conforme ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, che implicano un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del “neminem laedere”, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte (nel caso di specie, la banca non aveva avvertito il cliente dell’intenzione di porre un “blocco” all’operatività del conto e del bancomat utilizzabile sullo stesso, né aveva fornito successivamente i chiarimenti richiesti per iscritto dal cliente stesso; il motivato del blocco era stato successivamente indicato dalla banca nel protesto di un assegno bancario emesso dalla cointestataria del conto aperto a nome del cliente, ma tratto su un c/c distinto da quello dello stesso, il quale pertanto, verosimilmente, non era neppure a conoscenza del protesto e quindi a maggior ragione doveva essere avvisato dalla banca di tale circostanza).
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