Laddove da un lato il cliente non abbia ricevuto un adeguato preavviso sull’intenzione di predisporre il blocco della carta, affinché potesse predisporre opportuni rimedi per fronteggiare tempestivamente l’improvvisa indisponibilità di uno strumento di pagamento essenziale per chi viaggia all’estero, dall'altro il blocco è risultato sostanzialmente privo di causa, in quanto dovuto ad un errore della banca, ne consegue una evidente responsabilità della banca sotto vari profili: per la mancanza di una giustificazione effettiva del blocco apposto alla carta; per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede che implicano un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; per la mancanza nel suo operato della diligenza professionale propria del buon banchiere, qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede.
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