Con Risposta n. 71 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi riconducibili nelle voci dell’allegato A della legge n. 232/2016.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
La fruizione dell’iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e solo da quest’ultimo momento è possibile iniziare a godere dell’iperammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iperammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
La “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.