Deve affermarsi la responsabilità per colpa grave tanto della banca quanto dell’emittente la carta di credito e, per l'effetto, tenuti a risarcire al cliente il danno derivante dalle operazioni dallo stesso disconosciute, laddove: da un lato, la banca ha certamente ricevuto la carta sostitutiva da parte dell’emittente, tanto da sottoscrivere apposita ricevuta, senza poi consegnarla al cliente (non è infatti ipotizzabile che la consegna di uno strumento di pagamento possa intervenire senza relativa sottoscrizione di ricezione, circostanza questa che costituisce, peraltro, fatto notorio); dall’altro, la società emittente ha dichiarato di aver trasmesso un dato sensibile quale certamente è quello relativo al codice per l’utilizzo dello strumento di pagamento (PIN) mediante uno strumento (posta ordinaria) del tutto inidoneo al fine e che non garantisce – e sotto nessun aspetto – la sua effettiva ricezione da parte del destinatario.
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