I danni cagionati dall’intermediario al cliente in relazione a plurimi e reiterati errori nel conteggio degli interessi dovuti, i quali sono il sintomo preciso di una condotta negligente, possono essere eliminati laddove lo stesso intermediario abbia corretto tali errori mediante riaccrediti delle somme erroneamente esatte, o, sempre erroneamente, non attribuite.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12