Premesso che le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009” prevedono espressamente che «all’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», deve ritenersi esclusa la competenza dell’ABF in ordine alla controversia avente ad oggetto una polizza assicurativa a premio unico collocata dall’intermediario resistente per conto di una compagnia assicurativa, la quale rientra a piena titolo nella categoria dei prodotti finanziari.
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