Il diniego da parte della banca in ordine alla richiesta da parte del cliente di apertura un conto corrente on line è sempre legittimata dal fatto che la concessione di servizi bancari fa parte delle scelte imprenditoriali che la banca opera nell’ambito della propria autonomia decisionale. Deve infatti affermarsi l’inesistenza di obblighi giuridici in capo all’intermediario di erogazione dei servizi, atto che dipende dalla scelta compiuta in autonomia dall’intermediario stesso nei confronti dei singoli soggetti che ne facciano richiesta (nel caso di specie, l’intermediario aveva rigettato la richiesta di nuova attivazione di un contratto già sciolto per iniziativa del cliente).
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