Sommario: 1. Il quadro europeo; 2. Impatto del nuovo quadro regolamentare; 3. Attività di vigilanza delle Autorità nazionali e cooperazione; 4. Governo e controllo dei prodotti assicurativi (“POG”); 5. Conflitti di interesse e commissioni di intermediazione; 6. Underwriting agency; 7. Italia: cose ancora da fare.
Ai sensi dell’art. 41, comma 4 della direttiva sulla distribuzione assicurativa (nota come “IDD”, i.e. “insurance distribution directive”) “entro il 23 febbraio 2020, e in seguito almeno ogni due anni, l’EIOPA prepara una relazione sull’applicazione della direttiva”.
Il termine del 23 febbraio è stato prorogato ed il 6 gennaio 2022 EIOPA ha pubblicato la sua prima relazione[1].
Nonostante alcune incertezze nell’analisi dei dati dovute al fatto che in alcuni paesi la direttiva è stata recepita solo recentemente e che il mercato è stato influenzato dall’accelerazione significativa dei processi di digitalizzazione a causa della pandemia, EIOPA offre un’analisi preliminare dell’impatto della IDD su consumatori, intermediari e autorità nazionali di vigilanza.
Nel seguito, in sintesi, i risultati dell’analisi di EIOPA.
1. Il quadro europeo
- Frammentazione
Sebbene la IDD abbia cercato di armonizzare le modalità ed i requsiti per la distribuzione dei prodotti assicurativi, il mercato dell’ intermediazione nell’Unione rimane ancora molto frammentato.
Esistono, infatti, ancora differenze nazionali, per esempio, quanto a requisiti di registrazione e sistemi di reporting.
- Contrazione del numero di intermediari
Il numero di intermediari – nel periodo dal 2016 al 2020 – è ampiamente diminuito. Le ragioni del calo vengono attribuite, tra gli altri fattori, al consolidamento del settore; all’aumento dell’età degli intermediari persone fisiche; alla riorganizzazione dei modelli di distribuzione; all’introduzione di requisiti professionali più severi rispetto al passato ed alla cancellazione degli intermediari inattivi dai registri nazionali.
- Bancassurance
La bancassurance ha avuto un ruolo significativo nella distribuzione dei prodotti “vita”, mentre il comparto non-vita rimane dominato soprattutto dagli agenti.
- Distribuzione on-line
La distribuzione di prodotti on line ha registrato una forte crescita ed un impulso significativo è stato dato dalle limitazioni alla circolazione delle persone imposte dalla pandemia.
- Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi
Nonostante la diminuzione di intermediari nel periodo 2016-2020, è stato tuttavia osservato un incremento degli intermediari autorizzati ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nella maggior parte degli Stati membri.
2. Impatto del nuovo quadro regolamentare
(a) Analisi delle esigenze dei clienti e pratiche commerciali
Mentre secondo alcune associazioni di categoria la IDD ha avuto, in generale, un impatto positivo sulle modalità di distribuzione, le associazioni dei consumatori hanno evidenziato alcuni problemi in relazione, in particolare, alla vendita di prodotti vita unit-linked, polizze ipotecarie e di assicurazione del credito.
(a1) Analisi delle esigenze dei clienti
In alcuni Stati membri sono emerse criticità inerenti l’effettiva analisi delle esigenze dei clienti. In alcuni casi è emerso che tale analisi è molto superficiale o addirittura inesistente.
(a2) Vendita abbinata
Sono emerse criticità nella vendita abbinata di prodotti unit-linked e polizze di assicurazione del credito, spesso accompaganta da pratiche commerciali aggressive che impediscono al cliente di comprendere compiutamente le caratteristiche ed i costi associati ai prodotti acquistati.
(b) Formazione
EIOPA ha posto particolare attenzione al tema della formazione, sempre più importante alla luce della crescente complessità di alcune categorie di prodotti (gli IBIPs ad esempio) e del crescente mercato dei prodotti finanziari sostenibili.
(c) Digitalizzazione e nuovi modelli di distribuzione
Sono emerse alcune criticità, ad esempio:
- nella definizione di “distribuzione assicurativa” contenuta nell’art. 2 (1) della IDD[2], per l’incertezza di cosa debba intendersi per contratto di assicurazione stipulato “indirettamente”, soprattutto quando la conclusione del contratto avviene attraverso i siti di comparazione di prezzi: quando è attività di distribuzione e quando invece è attività di mera informazione accompagnata dal reindirizzamento sul sito del distributore?
- nella concezione “cartacea” dell’informativa precontrattuale, che non sempre risulta facilmente compatibile con la struttura delle piattaforme informatiche o dell’utilizzo di smartphone o altri device.
(d) Mancanza di uniformità e ridondanza delle informazioni precontrattuali
La IDD ha determinato un incremento della quantità delle informazioni (in alcuni casi diverse tra Stato e Stato) fornite ai clienti in fase precontrattuale. L’auspicio di EIOPA è che venga raggiunto un maggior grado di uniformità attraverso modifiche coordinate ai diversi atti legislativi dell’Unione, oltre che attraverso linee guida che possano contribuire ad un’interpretazione coerente delle varie disposizioni in materia.
3. Attività di vigilanza delle Autorità nazionali e cooperazione
Il numero di risorse delle Autorità nazionali dedicate alla vigilanza sulla condotta delle imprese e degli intermediari è aumentato tra il 2018 e il 2021. Tuttavia non tutte le Autorità hanno ancora strumenti sufficienti per svolgere un’efficace vigilanza mentre altre sono prive di strumenti di intervento “intermedi” tra l’adozione di misure correttive e il divieto assoluto di distribuzione oltre che di strumenti di reporting. Ancora incertezze sussistono rispetto alle competenze delle autorità di vigilanza nazionali in caso di attività transfontraliera.
4. Governo e controllo dei prodotti assicurativi (“POG”)
La IDD ha introdotto un complesso di disposizioni che regolano il processo di ideazione e realizzazione dei prodotti per assicurare la loro conformità con i bisogni e le esigenze del mercato di riferimento. EIOPA ha constatato progressi in diversi Stati nel percorso di adozione di efficaci policy POG anche in condivisione con i distributori.
Sembra tuttavia permanere ancora qualche difficoltà nell’effettivo coinvolgimento attivo dei distributori nel processo di costruzione e revisione dei prodotti.
Rispetto ai prodotti unit-linked EIOPA ha registrato in alcuni casi la presenza di costi troppo elevati in rapporto ai benefici che i prodotti sono in grado di offrire. L’auspicio di EIOPA è tale aspetto venga preso in attenta considerazione in fase di test della loro adeguatezza rispetto al mercato di riferimento.
5. Conflitti di interesse e commissioni di intermediazione
In alcune aree, sono emerse criticità derivanti dall’eccessivo costo di intermediazione di taluni prodotti assicurativi, soprattutto se rapportato all’ammontare ed alla frequenza degli indennizzi liquidati, da un lato, ed ai premi pagati, dall’altro lato.
Sul fronte incentivi – ritenuti da alcune associazioni di consumatori pregiudizievoli rispetto all’ imparzialità della consulenza – EIOPA ha osservato che, sebbene non vietati dalla IDD, gli Stati membri hanno comunque la possibilità di limitarli o vietarli.
6. Underwriting agency
È stato registrato il crescente fenomeno di esternalizzazione da parte delle imprese assicurative agli intermediari (tipicamente “Underwriting Agency” o “Managing General Agent”) di porzioni importanti della loro attività: dalla gestione dei sinistri alla sottoscrizione dei rischi, dalla definizione del mercato di riferimento alla tariffazione sino sviluppo dei prodotti.
EIOPA definisce questi intermediari “assicuratori virtuali” e sono state manifestate alcune preoccupazioni essenzialemente derivanti dalla necessità di un controllo costante e puntuale da parte delle imprese, tenuto conto che i rischi sottoscritti dalle Underwriting Agency si ripercuotono direttamente in capo alle imprese.
7. Italia: cose ancora da fare
Rispetto all’Italia, EIOPA ha individuato due specifici aspetti.
(a) Registro degli intermediari
Non è ancora stato istituito l’“ORIA”, ossia il nuovo organismo responsabile della tenuta del nuovo registro degli intermediari assicurativi, riassicurativi e a titolo accessorio (RUI). Attualmente è ancora IVASS ad averne la responsabilità. Il nuovo registro dovrebbe essere pronto per l’estate del 2022.
(b) Arbitro assicurativo
Anche l’Arbitro Assicurativo non risulta ancora operativo. Per quanto siano state allocate risorse per l’avvio delle relative attività, non è ancora pronta la disciplina di dettaglio.
[1] Consultabile al sito web: https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-report-application-of-insurance-distribution-directive_en.
[2] Ai sensi dell’art. 2, co. 1, n. 1 della IDD la «distribuzione assicurativa» include:” le attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi”.