Con Risposta n. 198 del 22 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi realizzati su un’unità immobiliare adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o professione.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 che, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento
Tale disciplina, evidenzia l’Agenzia è applicabile anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi di ristrutturazione edilizia che fruiscono del Superbonus, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio.