Il diritto alla rinegoziazione del mutuo per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo è ipotizzabile, alla stregua della normativa vigente, solo con riferimento ai mutui a tasso variabile, stipulati anteriormente al 29 maggio 2008, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale (art. 3, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv., con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 126). A tal fine, alla stregua di quanto stabilito dalla Convenzione stipulata il 19 giugno 2008 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione Bancaria Italiana in attuazione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, del citato D.L n. 93/09, per “abitazione principale” deve intendersi “quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente”.
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