Il legatario può chiedere all’intermediario copia della documentazione che attenga all’oggetto del legato quando questo riguardi rapporti bancari. Tale diritto è espressamente sancito dall’art. 119 T.U.B., comma 4°, secondo il quale “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
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