L’articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 – secondo cui, nel caso di mancato perfezionamento della procedura di surrogazione nel mutuo entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di collaborazione da parte della banca cessionaria alla banca cedente, obbliga la banca cedente a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo – non trova applicazione nel caso in cui la domanda di surrogazione del mutuo sia anteriore alla data del 5 agosto 2009, termine di entrata in vigore di tale disposizione.
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