Nel caso in cui la Banca Cedente abbia comunicato al ricorrente di aver rigettato la richiesta di portabilità del mutuo presentata dalla Banca Cessionaria solamente in occasione del riscontro del reclamo da questo presentato (quasi un anno dopo la richiesta di avvio della procedura di collaborazione interbancaria), la stessa, con la propria condotta, ha violato gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, imposti in via generale dagli articoli 1175, 1337 e 1375 cod. civ.. L’intermediario è quindi tenuto a risarcire al proprio cliente i danni patiti in ragione del fatto che, avendo comunicato con notevole ritardo l’avvenuto rifiuto della richiesta di portabilità del mutuo, ha impedito il perfezionamento della relativa procedura.
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