L’articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 2009 – il quale prevede che, nel caso di mancato perfezionamento della procedura di surrogazione nel mutuo entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di collaborazione da parte della banca cessionaria alla banca cedente, obbliga la banca cedente a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo) – non trova applicazione nel caso in cui la domanda di surrogazione nel mutuo sia anteriore alla data del 05 agosto 2009, termine della sua entrata in vigore.
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