In materia di utilizzo fraudolento della carta di credito, pur laddove non esplicitato nel contratto, deve ritenersi che, nei casi in cui il titolare della carta abbia agito con dolo o colpa grave, venga meno la limitazione di responsabilità nei suoi confronti. Infatti, è certamente contrario al principio di buona fede enunciato dall’art. 1375 c.c. – che si configura nel nostro ordinamento quale fonte integrativa del contratto nella determinazione degli obblighi e dei diritti delle parti – consentire che il titolare della carta possa pretendere dall’emittente il rimborso pressoché integrale delle somme indebitamente prelevate nei casi in cui abbia agito con dolo o colpa grave.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12