Le clausole del contratto che regola l’utilizzo della carta di credito che attribuiscano al titolare della carta la responsabilità esclusiva di “ogni” conseguenza dannosa derivata dall’uso indebito della stessa da parte di terzi fino al momento della segnalazione del suo smarrimento, della sua sottrazione o della sua clonazione, devono ritenersi nulle ex art. 1229, comma 1, c.c., secondo cui è “nullo … qualsiasi patto che esclude o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”. Altresì, nel caso in cui il titolare assuma la qualifica di “consumatore”, le stesse devono ritenersi “nulle”, quantunque oggetto di trattativa, in quanto “vessatorie”, così come previsto dagli artt. 33, comma 2, lett. b, e 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, avendo per oggetto o per effetto di “escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.
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