La banca è tenuta ad operare con la diligenza adeguata alla sua condizione professionale e alla natura dell’attività svolta, che si specifica, in relazione al servizio bancomat, nel dovere di adottare le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni. Il che, naturalmente, non dispensa il titolare della carta dall’obbligo di osservare ogni cautela nella conservazione e custodia dei propri dati personali; la violazione di tale obbligo, incide sulla misura del risarcimento dovuto, secondo quanto stabilito dall’art. 1227 c.c., ma non esclude la responsabilità della banca, salvo che assuma una rilevanza talmente preponderante da assorbire ogni rilievo causale della condotta ad essa imputabile.
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