Sono illegittime o comunque inopponibili al cliente le clausole delle Condizioni generali del conto corrente le quali prevedono, relativamente ai servizi on line, che “Il correntista accetta sin d’ora gli addebiti conseguenti ad operazioni disposte mediante il servizio [on-line], senza bisogno di alcun preavviso o conferma delle disposizioni impartite” e che “[La Banca] non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni, trasmesse attraverso il servizio, che si siano verificate per cause ad essa non imputabili”. In tal senso, infatti, l’art. 33, comma 2, lett. b) del codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005) prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto o per oggetto di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista, in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; ovvero, in ogni caso, l’art. 1341, comma 2, c.c., prevede che non hanno effetto, in mancanza di specifica approvazione per iscritto, le condizioni contrattuali che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte.
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