L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 28 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che l’insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza, da parte del curatore della procedura principale di insolvenza, di crediti già insinuati in tale procedura principale, soggiace alle disposizioni sui termini per l’insinuazione dei crediti e sulle conseguenze delle insinuazioni tardive, previste dalla legge dello Stato di apertura di detta procedura secondaria.