L’eventuale esercizio della facoltà di trasferimento (“surroga” o “portabilità”) del mutuo ad altro intermediario richiede necessariamente l’individuazione da parte del cliente di un altro intermediario, al fine di rendere possibile l’avvio di procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi, come previsto dalla legge (art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31.1.2007, n. 7, convertito dalla legge 2.4.2007, n. 40).
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