Con Risposta n. 199 del 22 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate analizza in una prospettiva antiabuso un’operazione di conferimento di partecipazioni in una NEWCO seguito dalla successiva cessione da parte di NEWCO delle partecipazioni ricevute, in esecuzione di un patto parasociale e di un accordo integrativo.
Rinviando alla lettura della Risposta per una miglior comprensione della fattispecie fattuale e delle considerazioni di diritto, l’Agenzia ha escluso la sussistenza di alcun risparmio di imposta indebito.
In particolare, in relazione al comparto delle imposte dirette, l’Agenzia evidenzia che l’operazione alternativa a quella prospettata, consistente nella cessione diretta delle partecipazioni detenute, sconterebbe l’imposta del 26 per cento sulla eventuale plusvalenza realizzata (tenuto conto delle rivalutazioni medio tempore effettuate volte a ridurre il carico fiscale al momento della vendita).
Diversamente, l’operazione prospettata avverrebbe in neutralità indotta ex articolo 177 comma 2 del TUIR nella fase del conferimento e con una imposizione pari al 5 per cento della plusvalenza realizzata nella successiva fase di cessione – in regime PEX ex articolo 87 del TUIR – delle partecipazioni acquisite da NEWCO Holding per effetto del conferimento.
La partecipazione della plusvalenza in tal modo realizzata – in parziale esenzione di imposta – alla formazione dell’utile di esercizio, conduce all’emersione di un reddito tassato sotto forma di dividendo al momento della successiva distribuzione al socio, con l’applicazione di una ritenuta pari al 26 per cento ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’articolo 1, comma 1003 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Tale ultima circostanza, confrontata con il livello impositivo emergente dall’analisi della fattispecie alternativa ipotizzabile, conduce ad escludere la configurazione di un risparmio di imposta indebito, e impedisce il riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dell’abuso.