E’ certamente idoneo a fondare un legittimo affidamento in ordine al buon esito delle trattative il comportamento della società finanziaria che, svolgendo un ruolo di consulenza nei confronti del richiedente il finanziamento e di trait d’union con la banca, e ritenendo fattibile la concessione del prestito, abbia comunicato allo stesso richiedente l’esito positivo dell’istruttoria condotta dalla banca. Tale fatto, tuttavia, può rilevare ai fini di una eventuale responsabilità precontrattuale e del conseguente risarcimento del danno, ma non può fondare un diritto del richiedente alla concessione del credito da parte della banca. L’autonomia imprenditoriale della banca, infatti, implica la libertà di stipulare o meno un contratto sulla base dell’istruttoria condotta e di altri elementi rilevanti a tal fine, rilevando in tal senso la distinzione tra la fase dell’istruttoria, che è interna alla banca e non produce effetti nei confronti del cliente, e quella della stipula del contratto, da cui nascono i diritti di quest’ultimo alla prestazione pecuniaria da parte della banca (nel caso di specie, la banca, pur avendo condotto l’istruttoria ai fini di valutare la validità dell’iniziativa da finanziare, non aveva poi proceduto alla stipula del contratto di finanziamento perché il richiedente era stato ritenuto non affidabile a causa di una precedente pratica di finanziamento non andata a buon fine).
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